IL DIRETTORE GENERALE
          PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  527 del 20 ottobre 1995 con il quale sono state
fissate  le  modalita'  per  la  concessione  ed   erogazione   delle
agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato n. 319 del 31  luglio  1997  che  ha  modificato  ed
integrato  il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto
dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  3,  del  citato  decreto
ministeriale  n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, che
attribuisce   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato   la   competenza   di  formare,  sulla  base  delle
risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie,
le  graduatorie   regionali   delle   iniziative   ammissibili   alle
agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 19 dicembre 1997 che  stabilisce  i  criteri  di
applicazione delle priorita' regionali ed indica i punteggi utili per
la  determinazione dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma
4, lettera a), n. 4, del piu' volte citato  decreto  ministeriale  n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 21 novembre 1997 che stabilisce le modalita' per
l'individuazione delle prestazioni ambientali  e  per  l'attribuzione
del  relativo  punteggio  utile per la determinazione dell'indicatore
ambientale di cui all'art.  6, comma 4, lettera a), n. 5, del  citato
decreto   ministeriale   n.     527/1995  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Viste le circolari del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  234363  del  20  novembre 1997, n. 900043 del 5
febbraio 1998, n. 900070 del 23 febbraio 1998 e  n.  1065731  del  13
maggio 1998;
  Visti   gli   esiti   delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie, di cui  all'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  del  14  agosto  1998,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 5 settembre 1998, con il quale  sono  state  formate  le
graduatorie  regionali  del terzo bando (1 semestrale del 1998) delle
iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma  2,
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Considerato  che  nelle  graduatorie  delle regioni Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Sicilia  e  Sardegna  e'  stato
erroneamente  determinato  il valore dell'indicatore regionale (n. 4)
delle imprese di servizi, a causa della mancata attribuzione a queste
ultime del punteggio concernente il settore di attivita', e che  cio'
ha  comportato conseguentemente, per le regioni stesse, un errore nei
valori   della   media   e   della   deviazione   standard   relativi
all'indicatore medesimo;
  Considerato  che,  di  conseguenza, per tutte le inziative inserite
nelle suddette graduatorie regionali, occorre rideterminare i  valori
normalizzati  dell'indicatore  regionale,  la  somma degli indicatori
normalizzati e, pertanto, la  posizione  nelle  graduatorie  medesime
delle iniziative stesse;
  Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente   la    razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni  pubbliche e la revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le graduatorie  delle  regioni  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,
Basilicata,  Calabria,  Sicilia e Sardegna di cui alle premesse, sono
annullate e sostituite da quelle riportate negli allegati dal n.    1
al n. 6 al presente decreto.
  2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei dati contenuti nelle
graduatorie e l'individuazione  di  ciascuna  iniziativa  ammissibile
nella  graduatoria  di  pertinenza, si forniscono, nell'allegato 7 al
presente  decreto,  l'elenco  di  tutte  le  iniziative  ammissibili,
ordinate  per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria
nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della  relativa
posizione   occupata,   elenco   che   sostituisce  quello  riportato
nell'allegato n. 3 del decreto  del  14  agosto  1998  richiamato  in
premessa.
   Roma, 11 settembre 1998
                                       Il direttore generale: Sappino